Modificazioni dello Statuto e dell’Atto Costitutivo

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Le modificazioni dello Statuto e dell’atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica dall’art. 3 del R.R. 2 aprile 2001, n. 2, salvo i casi di riconoscimento per atto legislativo o altro provvedimento autoritativo.
Tali modificazioni acquistano efficacia mediante iscrizione del relativo decreto di approvazione del Presidente della Regione Lombardia nel Registro regionale delle persone giuridiche private.

Nota di attribuzione

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